Esenzione Ticket


1) Esenti per patologia clinica: coloro che sono muniti di numero di esenzione. N.B.: Ci sono due tipi di esenzione parziale e totale ?da considerarsi totale chi ha oltre il 76% di invalidit?nbsp;.

2) Esenti da o a 6 anni purch?i genitori non superano il reddito di ? 36.151,98 altrimenti pagano il ticket.

3) Da 6 a 60 anni pagano il ticket tutti tranne i perdenti posto o familiari a carico del perdente posto; non pagano i pensionati che non superano il reddito di ? 8263,31.

4) Da 60 a 65 anni sono esenti i pensionati che hanno persone a carico e non superano ?11.362,05 di reddito familiare; invece i pensionati che non hanno persone a carico non devono superare ? 8.263,31 di reddito.

5) Dai 65 anni in poi per essere esenti non devono superare ? 36.151,98  di reddito familiare.

6) Infortuni sul lavoro.

Bisogna esibire fotocopie della pratica INAIL con specifica del periodo e della tipologia di infortunio.
Sulla richiesta del medico va indicato la dicitura "infortunio sul lavoro".

Per poter usufruire dell'esenzione ticket ?opportuno a secondo dei casi far apporre dal medico curante sulla ricetta il n? di esenzione.

Effettuare le opportune dichiarazioni a tergo della ricetta da parte dell'interessato secondo le indicazioni degli addetti della struttura in relazione ai vari casi di esenzione.

TABELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ticket)

Bambini fino a sei anni ed anziani oltre i 65 anni con reddito inferiore a ? 36.151,98

ESENTI

- Soggetti in et?nbsp; intermedia
- Bambini fino a sei anni ed anziani oltre i 65 anni, con reddito superiore a ? 36.151,98

A pagamento fino
a ? 36,15 (a ricetta)

- Esenti per patologie D.M. 1? febbraio 1991
- Invalidi servizio cat. 6-8
- Invalidi lavoro <2/3 (67%)
- Infortuni sul lavoro
- Malattie Professionali
- Vittime terrorismo o criminalit?nbsp; organizzata
- Complicanze di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Esenti per le prestazioni
correlati alla patologia
o all'invalidit?nbsp; e a pagamento
fino a ? 36,15 (a ricetta)
per le altre.

- Invalidi di guerra cat. 1-8
- Invalidi di servizio cat. 1
- Grandi invalidi lavoro (da 80% a 100%)
- Invalidi civili 100%
- Invalidi civili con accompagnamento
- Ciechi assoluti
- Minori con accompagnamento

ESENTI

- Invalidi servizio cat. 2-5
- Invalidi civili dal 67% al 99%
- Invalidi lavoro dal 67% al 79%
- Sordomuti
- Ciechi parziali
- Pensionati sociali e familiari a carico
- Affetti da neoplasie maligne
- Pensionati al minimo >60 anni e familiare a carico
- Pazienti in attesa di trapianto
- Minore con indennit?nbsp; di frequenza

ESENTI

- Non ?dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prestazioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione d'idoneit?nbsp; per servizio civile presso ente convenzionato con il ministero della difesa.
- La gravidanza e a tutela della maternit?nbsp; responsabile sono esenti per le prestazioni diagnostiche e strumentali, previste dal Decreto 10 settembre 1998, e a pagamento fino a ?36.15 (a ricetta) per le altre.

Le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano su dichiarazione dell'interessato o di un suo familiare da opporre sul retro della ricetta esibendo documento di riconoscimento.

Sono da considerare a carico i familiari per i quali, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni), spettano le detrazioni per i carichi di famiglia, vale a dire, quando non possiedono redditi propri d'ammontare superiore a ? 2.633,93 al lordo degli oneri deducibili, i seguenti membri del nucleo familiare : 1) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; 2) i figli minori di diciotto anni, i figli d'et?nbsp; non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito, i figli permanentemente inabili al lavoro; 3) i familiari conviventi compresi i figli maggiorenni, indicati dall'art. 433 del codice civile (figli o in assenza di figli, discendenti prossimi; genitori o in loro assenza ascendenti prossimi: generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle), circolare ministero della sanit?nbsp; del 17 gennaio 1996 n. 100 /scps/ 15782).

Possono essere considerati disoccupati esclusivamente le persone che abbiano cessato una precedente occupazione alle dipendenze (per licenziamento, per dimissioni ovvero per scadenza del contratto a tempo determinato, e che siano immediatamente disponibili ad assumere una nuova occupazione). Non rientrano nella categoria dei disoccupati le persone che non abbiano mai svolto un'attivit?nbsp; lavorativa alle dipendenze (inoccupati o persone in cerca di prima occupazione).